[1]DELL'ACCORDO

[2]1. Le Amministrazioni doganali adottano i provvedimenti necessari per assicurare che i funzionari dei loro servizi incaricati di individuare o di perseguire le infrazioni doganali siano in contatto personale e diretto. Le Amministrazioni doganali si forniscono informazioni dettagliate riguardo ai rispettivi uffici competenti per l'attuazione del presente Accordo. Qualora necessario, le Amministrazioni doganali possono fissare disposizioni dettagliate per l'applicazione del presente Accordo.

[3]2. Viene istituita una Commissione congiunta italo - giapponese, composta rispettivamente dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane italiane e dal Direttore Generale dell'Agenzia Dogane e Tariffa, del Ministero delle Finanze giapponese, assistiti da esperti, che si riunira' su richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione doganale, per seguire gli sviluppi del presente Accordo, nonche' per ricercare soluzioni agli eventuali problemi che dovessero sorgere.

Testo vigente dal 7 dicembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-11-15;204~accordo-art18 · fonte su Normattiva