[1]SU RICHIESTA
[2]1. Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su richiesta, tutte le informazioni comprovanti che:
[3](a) le merci importate nel territorio doganale di una Parte Contraente siano state legalmente esportate dal territorio doganale dell'altra Parte Contraente;
[4](b) le merci esportate dal territorio doganale di una Parte Contraente siano state legalmente importate nel territorio doganale dell'altra Parte e l'eventuale regime doganale a cui le merci sarebbero state vincolate;
[5](c) le merci alle quali si conferisce un trattamento agevolato all'atto dell'esportazione dal territorio doganale di una Parte Contraente siano state regolarmente importate nel territorio doganale dell'altra Parte; e
[6](d) le merci che sono transitate attraverso il territorio doganale di una Parte Contraente e che sono destinate al territorio doganale dell'altra Parte siano regolarmente transitate.
[7]2. Ciascuna Amministrazione doganale fornisce, altresi', su richiesta, all'altra Amministrazione informazioni su tutte le misure di controllo doganale a cui sono state sottoposte le merci.
Testo vigente dal 7 dicembre 2011
