[1]SU RICHIESTA

[2]1. Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su richiesta, tutte le informazioni comprovanti che:

[3](a) le merci importate nel territorio doganale di una Parte Contraente siano state legalmente esportate dal territorio doganale dell'altra Parte Contraente;

[4](b) le merci esportate dal territorio doganale di una Parte Contraente siano state legalmente importate nel territorio doganale dell'altra Parte e l'eventuale regime doganale a cui le merci sarebbero state vincolate;

[5](c) le merci alle quali si conferisce un trattamento agevolato all'atto dell'esportazione dal territorio doganale di una Parte Contraente siano state regolarmente importate nel territorio doganale dell'altra Parte; e

[6](d) le merci che sono transitate attraverso il territorio doganale di una Parte Contraente e che sono destinate al territorio doganale dell'altra Parte siano regolarmente transitate.

[7]2. Ciascuna Amministrazione doganale fornisce, altresi', su richiesta, all'altra Amministrazione informazioni su tutte le misure di controllo doganale a cui sono state sottoposte le merci.

Testo vigente dal 7 dicembre 2011

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2011-11-15;204~accordo-art4 · fonte su Normattiva