[1]SPONTANEA

[2]L'Amministrazione doganale di una Parte Contraente fornisce, di propria iniziativa, le informazioni disponibili, quando ritenga che le stesse possano riguardare gravi infrazioni doganali che possano causare un danno sostanziale all'economia, alla salute pubblica e alla sicurezza pubblica, compresa la sicurezza della catena logistica, o a qualsiasi altro interesse vitale dell'altra Parte Contraente.

Testo vigente dal 7 dicembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-11-15;204~accordo-art5 · fonte su Normattiva