1. Le Parti agiscono per conservare e migliorare, ove opportuno, i pozzi e i serbatoi di gas a effetto serra come indicato all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della convenzione, comprese le foreste. 2. Le Parti sono incoraggiate ad agire per dare attuazione e sostenere, anche attraverso pagamenti basati sui risultati, il quadro esistente stabilito nelle decisioni e negli orientamenti pertinenti gia' convenuti in virtu' della convenzione per quanto riguarda: gli approcci regolatori e gli incentivi positivi per le attivita' relative alla riduzione delle emissioni derivanti dalla deforestazione e dal degrado delle foreste, nonche' al ruolo della conservazione, della gestione sostenibile delle foreste e dell'aumento delle riserve di carbonio delle foreste nei paesi in via sviluppo; gli approcci regolatori alternativi, quali gli approcci congiunti di mitigazione e adattamento per la gestione integrale e sostenibile delle foreste, riaffermando contemporaneamente l'importanza di incentivare, ove opportuno, i benefici non in termini di emissioni di carbonio associati a tali iniziative.

Testo vigente dal 10 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-04;204~accordo-di-parigi-art5 · fonte su Normattiva