Gli eventuali oneri finanziari conseguenti ai contributi determinati a livello nazionale, previsti dall'articolo 4, paragrafi 2 e 3, dell'Accordo di cui all'articolo 1, sono autorizzati con appositi provvedimenti normativi, dopo che siano stati definiti a livello europeo.

Testo vigente dal 10 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-04;204~art4 · fonte su Normattiva