[1]Articolo (12)
[2]Le Parti promuoveranno lo scambio dei piu' recenti supporti didattici prodotti da ciascuna di esse, in particolare i supporti audiovisivi per l'insegnamento delle lingue straniere. Le Parti avvieranno inoltre uno scambio di esperienze e si coordineranno nel settore dell'utilizzo, della realizzazione e dello sviluppo di supporti didattici.
Testo vigente dal 7 dicembre 2011
