[1]Articolo (12)

[2]Le Parti promuoveranno lo scambio dei piu' recenti supporti didattici prodotti da ciascuna di esse, in particolare i supporti audiovisivi per l'insegnamento delle lingue straniere. Le Parti avvieranno inoltre uno scambio di esperienze e si coordineranno nel settore dell'utilizzo, della realizzazione e dello sviluppo di supporti didattici.

Testo vigente dal 7 dicembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-11-15;205~accordo-art12 · fonte su Normattiva