[1]Articolo (11)
[2]Le Parti incoraggeranno lo scambio di esperienze e di informazioni nel campo dell'istruzione generale, specialistica e tecnica, nonche' nel settore amministrativo dell'istruzione, nell'allestimento e nello sviluppo di biblioteche scolastiche.
Testo vigente dal 7 dicembre 2011
