[1]Articolo (16)

[2]Le Parti promuoveranno: (1) Lo scambio di informazioni approfondite sui sistemi di riconoscimento accademico applicabili nelle universita' dei due paesi. (2) Lo studio della possibilita' di emettere dei regolamenti finalizzati al riconoscimento dei certificati rilasciati dalle universita' dei due paesi.

Testo vigente dal 7 dicembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-11-15;205~accordo-art16 · fonte su Normattiva