[1]Articolo (26)
[2]In caso di comune accordo, le Parti potranno decidere di comune accordo di chiedere agli organismi internazionali competenti di partecipare al finanziamento o all'attuazione dei programmi o progetti derivanti dalla formula di cooperazione prevista dal presente Accordo e dagli accordi complementari da esso scaturiti.
Testo vigente dal 7 dicembre 2011
