[1]Articolo (27)
[2]Al fine di dare attuazione alle disposizioni del presente Accordo, le Parti istituiranno una Commissione Mista incaricata di elaborare programmi pluriennali dettagliati e programmi relativi ai settori prioritari e di concludere accordi pratici per la cooperazione culturale, scientifica tecnologica e nel campo dell'istruzione. Le riunioni della Commissione Mista verranno convocate attraverso i canali diplomatici e si terranno alternativamente nelle due capitali.
Testo vigente dal 7 dicembre 2011
