[1]Articolo (5)

[2]Le Parti avvieranno un'intensa cooperazione allo scopo di prevenire e reprimere il commercio illegale di opere d'arte, beni culturali, beni audiovisivi, tutelati dalle leggi e dai regolamenti in materia di proprieta' intellettuale, documenti ed altri beni di valore storico.

Testo vigente dal 7 dicembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-11-15;205~accordo-art5 · fonte su Normattiva