[1]Articolo (5)
[2]Le Parti avvieranno un'intensa cooperazione allo scopo di prevenire e reprimere il commercio illegale di opere d'arte, beni culturali, beni audiovisivi, tutelati dalle leggi e dai regolamenti in materia di proprieta' intellettuale, documenti ed altri beni di valore storico.
Testo vigente dal 7 dicembre 2011
