[1]Articolo (6)
[2]Le Parti incoraggeranno la cooperazione nel settore dell'archeologia attraverso lo scambio di informazioni, esperienze e l'organizzazione di convegni e seminari, la realizzazione di ricerche congiunte e la messa a disposizione di strutture per le attivita' svolte dalle missioni archeologiche nei rispettivi paesi.
Testo vigente dal 7 dicembre 2011
