[1]Articolo (6)

[2]Le Parti incoraggeranno la cooperazione nel settore dell'archeologia attraverso lo scambio di informazioni, esperienze e l'organizzazione di convegni e seminari, la realizzazione di ricerche congiunte e la messa a disposizione di strutture per le attivita' svolte dalle missioni archeologiche nei rispettivi paesi.

Testo vigente dal 7 dicembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-11-15;205~accordo-art6 · fonte su Normattiva