Il contingente massimo di personale che puo' essere distaccato all'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, e' pari a due unita'.

Testo vigente dal 23 dicembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-12-07;205~art4 · fonte su Normattiva