Ogni Istituto per il sostentamento del clero, alla chiusura di ciascun esercizio, invia all'Istituto centrale una relazione consuntiva, nella quale devono essere indicati in particolare i criteri e le modalita' di corresponsione ai singoli sacerdoti delle somme ricevute a norma dell'articolo 35.

Testo vigente dal 27 maggio 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-05-20;206~art43 · fonte su Normattiva