La Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorita' statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 46, 47 e 50, terzo comma, e lo pubblica sull'organo ufficiale della stessa Conferenza. Tale rendiconto deve comunque precisare:

  • a)il numero dei sacerdoti che svolgono servizio in favore delle diocesi;
  • b)la somma stabilita dalla Conferenza per il loro dignitoso sostentamento;
  • c)l'ammontare complessivo delle somme di cui agli articoli 46 e 47 destinate al sostentamento del clero;
  • d)il numero dei sacerdoti a cui con tali somme e' stata assicurata l'intera remunerazione;
  • e)il numero dei sacerdoti a cui con tali somme e' stata assicurata una integrazione;
  • f)l'ammontare delle ritenute fiscali e dei versamenti previdenziali e assistenziali operati ai sensi dell'articolo 25;
  • g)gli interventi finanziari dell'Istituto centrale a favore dei singoli Istituti per il sostentamento del clero;
  • h)gli interventi operati per le altre finalita' previste dall'articolo 48. La Conferenza episcopale italiana provvede a diffondere adeguata informazione sul contenuto di tale rendiconto e sugli scopi ai quali ha destinato le somme di cui all'articolo 47.

Testo vigente dal 27 maggio 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-05-20;206~art44 · fonte su Normattiva