Il Fondo edifici di culto, con effetto dal 1 gennaio 1987, affranca i canoni enfiteutici perpetui o temporanei la cui spesa grava sui bilanci dei Fondi, delle aziende e dei patrimoni, soppressi di cui agli articoli 54 e 55, mediante il pagamento di una somma corrispondente a quindici volte il loro valore. L'equivalente in denaro delle prestazioni in derrate e' determinato con i criteri di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 607.

Testo vigente dal 27 maggio 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-05-20;206~art61 · fonte su Normattiva