L'affrancazione di tutte le altre prestazioni che gravano sui Fondi, aziende e patrimoni soppressi, di cui agli articoli 54 e 55, sotto qualsiasi forma determinate, si effettua mediante il pagamento di una somma pari a dieci volte la misura delle prestazioni stesse.

Testo vigente dal 27 maggio 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-05-20;206~art63 · fonte su Normattiva