I contratti di locazione di immobili siti in Roma, Trento e Trieste a vantaggio del clero officiante, il cui onere grava sui bilanci del Fondo di beneficenza e religione nella citta' di Roma e dei Patrimoni riuniti ex economali, sono risolti a decorrere dal 1 gennaio 1987, salva la facolta' degli attuali beneficiari di succedere nei relativi contratti assumendone gli oneri. In tali casi ad essi e' liquidata una somma pari a cinque volte il canone annuo corrisposto aumentato del dieci per cento a titolo di contributo per le spese di volturazione e registrazione dei contratti.

Testo vigente dal 27 maggio 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-05-20;206~art62 · fonte su Normattiva