delle controversie tra gli Stati Contraenti
- 1)Le con troversie tra gli Stati Contraenti per quanto riguarda l'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo dovranno per quanto possibile essere conciliate amichevolmente grazie a consultazioni tra entrambi gli Stati Contraenti per via diplomatica.
- 2)Se tali controversie non possono essere risolte entro entre mesi a decorrere dalla data in cui uno dei due Stati Contraenti le ha notificate per iscritto all'altro Stato, esse saranno in tal caso sottoposte, dietro richiesta di uno degli Stati, ad un Tribunale arbitrale ad hoc in conformita' con le disposizioni del presente articolo.
- 3)Il Tribunale arbitrale sara' composto come segue. Ciascuno degli Stati Contraenti dovra' nominare un membro di questo Tribunale entro due mesi a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato. I due membri dovranno quindi scegliere un cittadino di uno stato terzo, che agira' in qualita' di Presidente (in appresso denominato Presidente). Il Presidente dovra' essere nominato entro tre mesi a decorrere dalla data di designazione degli altri due membri.
- 4)se, entro i termini di tempo previsti al paragrafo (3) del presente Articolo, una delle due Parti non ha designato il suo arbitro oppure se entrambi gli arbitri non hanno raggiunto un accordo sul Presidente, potra' essere formulata una richiesta al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia affinche' proceda alla nomina. Qualora egli fosse un cittadino di uno dei due Stati Contraenti, o si trovasse nell'impossibilita' di esercitare questa funzione, il Vice- presidente sara' invitato a procedere alla designazione. Se il Vice Presidente e' anch'esso un cittadino di uno dei due Stati Contraenti o gli fosse comunque impossibile esercitare questa funzione, il membro della Corte Internazionale di Giustizia che segue per ordine di anzianita', e che non e' cittadino di uno dei due Stati Contraenti, sara' invitato ad effettuare la nomina.
- 5)Il tribunale arbitrale decidera' a maggioranza dei voti. Le sue decisioni saranno di natura vincolante. Ciascuno Stato Contraente sosterra' le spese del suo suo arbitro e le spese della sua consulenza durante tutta la procedura arbitrale. Le spese relative al Presidente e tutti gli altri oneri saranno sostenuti in parti uguali da entrambi gli Stati Contraenti. Il Tribunale arbitrale stabilira' le sue procedure.
Testo vigente dal 26 marzo 1994
