E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 1. Le parti istituiscono procedure adeguate per garantire la corretta applicazione del presente accordo. 2. Qualora fra le parti dovesse insorgere una controversia in ordine all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo, le autorita' competenti delle parti procurano di risolverla mediante consultazioni amichevoli. Qualora non si giunga ad un accordo la controversia sara' risolta tramite i canali diplomatici.

Testo vigente dal 27 febbraio 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-26;50~accordo-art11 · fonte su Normattiva