Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita, animati dal desiderio di concludere un Accordo per evitare la doppia imposizione sui redditi e sul patrimonio relativi all'esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1. Ai termini del presente Accordo: 1. L'espressione "esercizio della navigazione aerea" designa l'attivita' professionale di trasporto per aria di persone, animali, merci e posta, svolta da proprietari, conduttori, noleggiatori ed esercenti di aeromobili,compresa la vendita di biglietti di passaggio e simili documenti per tale trasporto. 2. L'espressione "traffico internazionale" designa ogni attivita' di trasporto effettuato, per mezzo di un aeromobile, da un'impresa italiana o arabo-saudiana, ad eccezione del caso in cui l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localita' situate nel territorio della Repubblica italiana o del Regno dell'Arabia Saudita. 3. L'espressione "imprese italiane" designa le aviolinee designate dal Governo dell'Italia ai sensi dell'Accordo aereo bilaterale del 13 ottobre 1971, e successive modificazioni o integrazioni, tra il Governo dell'Italia e il Governo dell'Arabia Saudita. 4. L'espressione "imprese arabo-saudiane" designa le aviolinee designate dal Governo dell'Arabia Saudita ai sensi dell'Accordo aereo bilaterale del 13 ottobre 1971, e successive modificazioni o integrazioni, tra il Governo dell'Arabia Saudita ed il Governo italiano.
Testo vigente dal 3 giugno 1989
