[1]ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA DI LIBIA PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE AEREA
[2]Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Araba di Libia, animati dal desiderio di concludere un Accordo per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale,
[3]Hanno convenuto quanto segue:
[4]ART. 1. (Definizioni)
[5]Ai fini del presente Accordo, a meno che dal contesto non risulti altrimenti: 1. - L'espressione "esercizio della navigazione aerea" designa l'attivita' professionale autorizzata di trasporto per via aerea di persone, animali, merci e posta svolta da proprietari, conduttori, noleggiatori ed esercenti di aeromobili, compresa la vendita di biglietti di passaggio e simili documenti per tale trasporto. 2. - L'espressione "traffico internazionale" designa ogni attivita' di trasporto effettuato per mezzo di un aeromobile da un'impresa italiana o libica, tra ed al di fuori dei territori dei rispettivi Paesi, ad eccezione del caso in cui l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localita' situate nel territorio della Repubblica italiana o della Repubblica araba di Libia. 3. - L'espressione "imprese italiane" designa le imprese di Stato italiane, gli enti pubblici italiani sia a carattere nazionale che locale e le persone fisiche residenti a tutti gli effetti fiscali in Italia e non residenti in Libia, nonche' le societa' di capitali o di persone costituite conformemente alle leggi italiane ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio italiano. 4. - L'espressione "imprese libiche" designa le imprese di Stato libiche, gli enti pubblici libici sia a carattere nazionale che locale e le persone fisiche residenti a tutti gli effetti fiscali in Libia e non residenti in Italia, nonche' le societa' di capitali o di persone costituite conformemente alle leggi libiche ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio libico.
Testo vigente dal 30 agosto 1977
