1. Il Governo italiano si impegna ad esentare dalle imposte sui redditi e sul patrimonio, sia a carattere statale che locale, e da ogni altra imposizione presente o futura avente per base i redditi e il patrimonio imponibili in Italia relativi all'esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale, effettuato da imprese dell'Arabia Saudita esercenti tale attivita'. 2. Il Governo dell'Arabia Saudita si impegna ad esentare dalle imposte sui redditi e sul patrimonio, sia a carattere statale che locale, e da ogni altra imposizione presente o futura avente per base i redditi e il patrimonio imponibili in Arabia Saudita relativi all'esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale effettuato da un'impresa italiana impegnata in tale attivita'. 3. Le esenzioni fiscali previste nei precedenti paragrafi del presente articolo si applicano anche in favore delle imprese aeree italiane e delle imprese aeree arabo-saudiane che partecipano a servizi in pool o ad esercizi in comune di trasporto aereo, limitatamente al reddito ed al patrimonio di dette imprese.

Testo vigente dal 3 giugno 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;207~accordo-art2 · fonte su Normattiva