1. Ciascuna delle Parti s'impegna: a. a considerare la parte I del presente Protocollo come una dichiarazione che definisce gli obiettivi la cui realizzazione sara' da essa perseguita con ogni mezzo utile, in conformita' con le disposizioni del paragrafo introduttivo di detta parte; b. a considerarsi come vincolata da uno o piu' articoli della Parte II del presente Protocollo. 2. L'articolo o gli articoli scelti in conformita' con le disposizioni del capoverso b) del paragrafo 1 del presente articolo saranno notificati al Segretario Generale del Consiglio d'Europa da parte dello Stato contraente all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione. 3. Ciascuna delle Parti potra', in ogni successivo momento, dichiarare a mezzo notifica diretta al Segretario Generale che essa si considera vincolata da ogni altro articolo figurante nella parte II del presente Protocollo e che essa non aveva ancora accettato in conformita' con le disposizioni del paragrafo I del presente Articolo. Tali impegni successivi saranno considerati come parte integrante della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione ed avranno gli stessi effetti fin dal trentesimo giorno successivo alla data della notifica.

Testo vigente dal 26 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-03-08;207~protocollo-art5 · fonte su Normattiva