E DICHIARAZIONI SULLA CARTA DELL'ENERGIA 1. La Conferenza della Carta puo' autorizzare il negoziato di vari protocolli o dichiarazioni sulla Carta dell'energia per perseguire gli obiettivi e i principi della Carta. 2. Qualsiasi firmatario della Carta puo' partecipare ai negoziati. 3. Uno Stato o un'Organizzazione regionale d'integrazione economica non divengono parte di un protocollo o di una dichiarazione se non sono, o non divengono nello stesso tempo, firmatari della Carta e Parte contraente del presente Trattato. 4. Fatti salvi il paragrafo 3 e il paragrafo 6, lettera a), le disposizioni finali che si applicano ad un protocollo sono definite in tale protocollo. 5. Un protocollo si applica soltanto alle Parti contraenti che consentono di esservi vincolate e lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti che non sono parti del protocollo. 6. a) Un protocollo puo' assegnare compiti alla Conferenza della Carta e funzioni al Segretariato a condizione che cio' non avvenga in base ad una modifica ad un protocollo a meno che tale modifica e' approvata dalla Conferenza della Carta, approvazione che non e' soggetta ad alcuna delle disposizioni del protocollo che sono consentite dalla lettera b).

  • b)Un protocollo che prevede decisioni che devono essere prese dalla Conferenza della Carta, puo', fatta salva la lettera a), contemplare, relativamente a dette decisioni:
  • i)regole di votazione diverse da quelle contenute nell'articolo 36;
  • ii)che soltanto le parti del protocollo siano considerate Parti contraenti ai sensi dell'articolo 36 o autorizzate a votare in conformita' delle regole stabilite nel protocollo.

Testo vigente dal 4 dicembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-11-10;415~art33 · fonte su Normattiva