TRADUZIONE NON UFFICIALE PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE SULL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO TRASFRONTALIERO A LUNGA DISTANZA DEL 1979 RELATIVO AD UNA NUOVA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI ZOLFO Le Parti Determinate a dare effetto alla Convenzione sull'inquinamento trasfrontaliero a lunga distanza, Preoccupate per il fatto che, nelle regioni esposte dell'Europa e dell'America del Nord, le emissioni di zolfo e di altri inquinanti atomosferici continuano ad essere trasportate al di la' delle frontiere internazionali, causando danni estesi a risorse naturali d'importanza vitale per l'ambiente e l'economia come le foreste, i suoli, le acque nonche' ai materiali, compresi i monumenti storici, e che hanno in alcune circostanze, effetti nocivi per la salute, Determinate ad adottare misure cautelari in previsione delle emissioni di inquinanti atmosferici e per prevenire o ridurre al minimo queste emissioni e attenuarne gli effetti nocivi, Convinte che in caso di rischio di danno grave o irreversibile, la mancanza di certezze scientifiche non puo' essere un motivo per rinviare indeterminatamente tali misure, rimanendo inteso che le misure cautelari adottate riguardo alle emissioni d'inquinanti atmosferici dovrebbero avere la migliore redditivita' possibile, Consapevoli del fatto che i provvedimenti adottati per limitare le commissioni di zolfo e di altri inquinanti atmosferici contribuiranno a proteggere l'ambiente sensibile della regione artica, Considerando che le principali fonti d'inquinamento atmosferico, che contribuiscono all'acidificazione dell'ambiente, sono la combustione dei combustibili fossili per la produzione di energia ed i principali processi tecnologici utilizzati nei vari settori industriali e nei trasporti che comportano emissioni di zolfo, di ossidi di azoto e di altri inquinanti, Consapevoli della necessita' di adottare nella lotta contro l'inquinamento atmosferico, un approccio regionale basato sulla migliore redditivita' possibile, che tenga conto delle variazioni di effetti e dei costi di questa lotta a livello dei vari paesi, Auspicando prendere misure piu' efficaci per controllare e ridurre le emissioni di zolfo; Consapevoli che una politica di limitazione delle emissioni di zolfo, a prescindere dalla sua redditivita' a livello regionale, comporta un onere economico alquanto gravoso per i paesi in transizione verso un'economia di mercato, Ricordando che le misure prese per ridurre le emissioni di zolfo non possono essere un mezzo per esercitare una discriminazione arbitraria o ingiustificabile ne' un modo indiretto per limitare la concorrenza e gli scambi internazionali, Prendendo in considerazione i dati scientifici e tecnici esistenti sulle emissioni, i processi atmosferici e gli effetti sull'ambiente degli ossidi di zolfo, nonche' il costo delle misure di riduzione, Consapevoli che, alla stregua delle emissioni di zolfo, anche le emissioni di ossido di azoto e di ammoniaca provocano un'acidificazione dell'ambiente, Notando che, in virtu' della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui mutamenti climatici, adottata a New York il 9 maggio 1992, e' stato istituito un accordo per l'elaborazione di politiche nazionali e la definizione di misure corrispondenti per lottare contro i mutamenti climatici, cio' dovendo, in linea di massima, dar luogo ad una riduzione delle emissioni di zolfo, Ribadendo la necessita' di garantire uno sviluppo sostenibile e razionale dal punto di vista ecologico, Riconoscendo la necessita' di proseguire la cooperazione scientifica e tecnica per perfezionare l'approccio basato sui carici critici ed i livelli critici e compiere sforzi per valutare i vari inquinanti atmosferici ed i loro diversi effetti sull'ambiente, i materiali e la salute, Sottolineando il fatto che le conoscenze scientifiche e tecniche sono in fase di progresso, e che occorrera' tener conto del loro sviluppo nell'esaminare la rilevanza degli obblighi contratti ai sensi del presente Protocollo, e decidere le ulteriori misure da adottare, In considerazione del Protocollo relativo alla riduzione delle emissioni di zolfo o dei loro flussi transfrontalieri di almeno il 30%, adottato ad Helsinki il 8 luglio 1985 e delle misure gia' adottate da vari paesi aventi per effetto di ridurre le emissioni di zolfo, Hanno convenuto quanto segue: Articolo primo DEFINIZIONI Ai fini del presente Protocollo, 1. Per "Convenzione" s'intende la Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, adottato a Ginevra il 13 novembre 1979; 2. Per "EMEP" si intende il Programma concordato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici in Europa; 3. Per "Organo esecutivo" s'intende l'Organo esecutivo della Convenzione, costituito in applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 10 della Convenzione; 4. Per "Commissione" s'intende la Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa; 5. Per "Parti", a meno che il contesto non si opponga a tale interpretazione, si intendono le Parti al presente Protocollo; 6. Per zona geografica delle attivita' dell'EMEP " si intende la zona definita al paragrafo 4 dell'articolo primo del Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo al finanziamento a lungo termine del Programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP) adottato a Ginevra il 28 settembre 1984; 7. Per "ZGOS" si intendono le zone di gestione degli ossidi di zolfo specificati all'annesso III secondo le condizioni enunciate al paragrafo 3 dell'articolo 2; 8. Per "carico critico" si intende una valutazione quantitativa dell'esposizione ad uno o piu' inquinanti sotto la quale, secondo le attuali conoscenze, non vi sono effetti nocivi significativi per determinati elementi sensibili dell'ambiente; 9. Per "livelli critici" s'intendono le concentrazioni di inquinanti nell'atmosfera oltre ai quali secondo le attuali conoscenze, vi possono essere effetti nocivi diretti per i riceventi come gli esseri umani, le piante, gli ecosistemi o i materiali; 10. Per "deposito critico di zolfo" s'intende una valutazione quantitativa dell'esposizione ai composti ossidati dello zolfo in considerazione degli effetti dell'assorbimento di cationi basici e dei depositi di cationi basici al di qua dei quali, in base alle attuali conoscenze, non vi sono effetti nocivi degni di nota su determinati elementi sensibili dell'ambiente; 11. Per "emissione" s'intende la fuoruscita di sostanze nell'atmosfera; 12. Per "emissioni di zolfo" s'intende l'insieme delle emissioni nell'atmosfera, espresse in chilotonnellate di anidride solforosa (kt S02), di composti solforosi di origine antropica, ad esclusione delle emissioni provenienti dalle navi utilizzate per il trasporto internazionale al di la delle acque territoriali; 13. Per "combustibile" s'intende ogni sostanza combustibile, solida, liquida o gassosa, ad eccezione dei rifiuti domestici e dei rifiuti tossici o pericolosi; 14. Per "fonte fissa di combustione" s'intende ogni apparecchio tecnico o gruppo di apparecchi tecnici situati in uno stesso luogo e che sviluppano o sono suscettibili di sviluppare gas residuali attraverso un fornello comune nel quale si procede all'ossidazione del combustibile per utilizzare il calore prodotto; 15. Per "nuova grande fonte fissa di combustione" si intende ogni fonte fissa di combustione la cui costruzione o modifica di rilievo e' autorizzata dopo il 31 dicembre 1995 et il cui apporto termico, quando funziona a piena capacita', e' di almeno 50 MWth. Spetta alle autorita' nazionali competenti stabilire quale sia una modifica di rilievo, in considerazione di fattori come i vantaggi che tale modifica presenta per l'ambiente; 16. "Per grande fonte fissa di combustione esistente" si intende ogni fonte fissa di combustione il cui apporto termico, quando funziona a piena capacita', e' di almeno 50 Mwth; 17. Per gasolio si intende ogni prodotto petrolifero derivante dall'HS 2710 o ogni prodotto petrolifero il quale, in ragione dei suoi limiti di distillazione, fa parte della categoria dei prodotti di distillazione medi destinati ad esser utilizzati come combustibili e di cui almeno l'85% in volume, comprese le perdite di distillazione, distillano a 350 gradi C; 18. Per "valore limite di emissione" s'intende la concentrazione ammissibile di composti solforosi espressi in anidride solforosa nei gas residuali provenienti da una fonte fissa di combustione, espressa in massa per volume di questi gas, gli stessi espressi in mg SO2/Nm3, nell'ipotesi di un tenore in ossigeno (in volume) nei gas residuali del 3% per i combustibili liquidi e gassosi e del 6% per i combustibili solidi; 19. Per "limite di emissione" s'intende la quantita' totale ammissibile di composti solforosi espressi in anidride solforosa e proveniente da una fonte di combustione o da un insieme di fonti di combustione situate sia in uno stesso luogo sia in una determinata zona geografica, ed espressa in chilotonnellate annue; 20. Per "tasso di desolforazione" s'intende il rapporto tra la quantita' di zolfo prelevato alla fonte di combustione in un determinato periodo e la quantita' di zolfo presente nel combustibile, che viene introdotto negli impianti di combustione ed utilizzato nello stesso periodo; 21. Per "bilancio dello zolfo" s'intende una matrice riepilogativa degli apporti, cosi' come calcolati, di emissioni le cui fonti sono situate in zone specificate, ai depositi dei composti ossidati solforosi in zone riceventi.
Testo vigente dal 2 luglio 1998
