IN VIGORE. 1. Il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il Depositario. 2. Nei confronti di ogni Stato o organizzazione di cui al par. 1 dell'articolo 12, che ratifica, accetta o approva il presente Protocollo, o che vi aderisce dopo il deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, il Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione di detta Parte.

Testo vigente dal 2 luglio 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-06-18;207~protocollo-art15 · fonte su Normattiva