[1]IN VIGORE

[2]1. Il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il Depositario.

[3]2. Per ciascun Stato o organizzazione di cui al paragrafo 1 dell'articolo 15, che ratifica, accetta o approva il presente Protocollo, o vi aderisce dopo il deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, il Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito da tale Parte del suo strumento di ratifica, di accettazione di approvazione o di adesione.

Testo vigente dal 29 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;125~protocollo-art18 · fonte su Normattiva