[1]Entrata in vigore
[2]1. Il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo al deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 2. Ai fini del paragrafo 1, lo strumento depositato da un'organizzazione d'integrazione economica regionale non viene computato in aggiunta a quelli depositati dagli Stati membri dell'organizzazione stessa. 3. Per ogni Stato od organizzazione di cui all'articolo 21 che ratifichi, accetti o approvi il presente Protocollo o aderisca allo stesso successivamente al deposito del sedicesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, il Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello in cui lo Stato stesso o l'organizzazione stessa ha depositato il proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
Testo vigente dal 5 maggio 2026
