• 1)Il consiglio dispone di un segretariato composto da un direttore esecutivo che e' il funzionario di grado piu' elevato, e del personale necessario per i lavori del consiglio e dei suoi comitati.
  • 2)Il consiglio designa il direttore esecutivo, che e' responsabile dello svolgimento dei compiti assegnati al segretario per l'amministrazione della presente convenzione e di ogni altro compito che gli venga assegnato dal consiglio e dai suoi comitati.
  • 3)Il personale viene designato dal direttore esecutivo conformemente alle norme fissate dal Consiglio.
  • 4)Al direttore esecutivo e personale viene imposta come condizione d'impiego l'obbligo di non avere interessi finanziari o di rinunciare a qualsiasi interesse finanziario nel commercio dei cereali e di non sollecitare ne' ricevere da un governo o da un'autorita' estranea al consiglio istruzioni relative alle funzioni che esercitano ai sensi della presente convenzione.

Testo vigente dal 3 giugno 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;208~art17 · fonte su Normattiva