e funzioni del consiglio

  • 1)Il consiglio stabilisce il proprio regolamento interno.
  • 2)il consiglio tiene i registri previsti dalle disposizioni della presente convenzione e puo' tenere tutti gli altri registri che ritenga opportuno.
  • 3)Per poter assolvere le proprie funzioni in virtu' della presente convenzione, il consiglio puo' chiedere le statistiche e le informazioni di cui necessita' e i membri si impegnano a fornirgliele, con riserva delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 7.
  • 4)Il consiglio puo', con votazione speciale, delegare ad uno qualsiasi dei propri comitati o al direttore esecutivo l'esercizio di poteri o funzioni diversi dai poteri e dalle funzioni seguenti.
  • a)risoluzione delle questioni di cui all'articolo 8;
  • b)riesame, conformemente all'articolo 11, dei voti dei membri elencati nell'allegato;
  • c)determinazione dei membri esportatori e dei membri importatori e ripartizione dei loro voti conformemente all'articolo 12;
  • d)scelta della sede del consiglio conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 13;
  • e)designazione del direttore esecutivo conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 17;
  • f)adozione del bilancio e fissazione dei contributi dei membri confomemente all'articolo 21;
  • g)sospensione dei diritti di voto di un membro conformemente al paragrafo 6 dell'articolo 21;
  • h)qualsiasi richiesta rivola al segretario generale dell'UNCTAD per convocare una conferenza di negoziazione conformemente all'articolo 22;
  • i)esclusione di un membro dal consiglio in virtu' dell'articolo 30;
  • j)raccomandazione di emendamento conformemente all'articolo 32;
  • k)proroga o fine della presente convenzione in virtu' dell'articolo 33. Il consiglio puo' in qualsiasi momento richiamarsi a questa delega di poteri, a maggioranza dei voti espressi.
  • 5)Qualsiasi decisione adottata in virtu' di tutti i poteri o di tutte le funzioni delegati dal consiglio, conformemente alle disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, e' soggetta a revisione da parte del consiglio, su richiesta di qualsiasi membro, entro i termini prescritti dal consiglio. Ogni decisione sulla quale non venga presentata domanda di riesame nei termini prescritti vincola tutti i membri.
  • 6)Oltre ai poteri e alle funzioni specificati nella presente convenzione, il consiglio si avvale degli altri poteri ed esercita le altre funzioni necessarie a garantire l'applicazione della presente convenzione.

Testo vigente dal 3 giugno 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;208~art10 · fonte su Normattiva