1. Il Segretariato sara' composto da un Direttore esecutivo e dal personale ritenuto necessario. 2. Il Direttore esecutivo sara' nominato dal Comitato dei ministri. 3. Nell'assolvere i propri compiti in relazione a questo Accordo il Direttore esecutivo e il personale del Segretariato saranno responsabili e riferiranno di fronte agli organi dell'Agenzia. 4. Il Comitato dei Ministri, decidendo a maggioranza, adottera' tutte le decisioni necessarie per la istituzione ed il funzionamento del Segretariato.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-11-07;883~art59 · fonte su Normattiva