[1]e scadenza

[2]Il presente Accordo resta in vigore per un periodo di dieci anni. Successivamente esso rimarra' in vigore fino alla scadenza di 12 mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti abbia dato all'altra, per iscritto, un preavviso di denuncia. Le disposizioni del presente Accordo restano in vigore per gli investimenti effettuati durante la sua vigenza per un periodo di venti anni a partire dalla data di scadenza dell'Accordo, fatta salva la successiva applicazione delle norme del diritto, internazionale generale. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. FATTO a (illeggibile) il 21/8/2001, in due(2) esemplari originali, ciascuno nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

[3]PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA

[4]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 13 febbraio 2003

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2003-01-15;21~accordo-art15 · fonte su Normattiva