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Per l'anno finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per l'anno finanziario successivo il personale dell'Amministrazione delle imposte dirette e' autorizzato ad eseguire prestazioni di lavoro straordinario entro limiti non superiori al doppio di quelli previsti nei commi primo e secondo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, per provvedere all'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 21 febbraio 1967, n. 22, che con la presente legge viene convertito in legge, e ad altre inderogabili esigenze di servizio. Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le occorrenti variazioni.
Testo in vigore dal 22 aprile 1967 al 16 dicembre 2010
