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Per l'anno finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per l'anno finanziario successivo il personale dell'Amministrazione delle imposte dirette e' autorizzato ad eseguire prestazioni di lavoro straordinario entro limiti non superiori al doppio di quelli previsti nei commi primo e secondo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, per provvedere all'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 21 febbraio 1967, n. 22, che con la presente legge viene convertito in legge, e ad altre inderogabili esigenze di servizio. Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le occorrenti variazioni.

Testo in vigore dal 22 aprile 1967 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-04-21;209~art2 · fonte del testo