• 1)Le tariffe applicate dalle imprese di trasporto aereo delle Parti nel presente Accordo per il trasporto tra i rispettivi territori sono stabilite a tassi ragionevoli, in considerazione di tutti i fattori pertinenti ed in particolare, dei seguenti principi: i costi sostenuti dall'impresa richiedente - in considerazione altresi' delle tariffe della o delle altre imprese di terza e quarta franchigia che utilizzano la medesima o le medesime rotte -; la necessita' di adeguati profitti per gli investimenti effettuati dall'impresa di trasporto aereo, la competitivita' dell'ambiente e le esigenze degli utenti. Le condizioni relative alle tariffe debbono essere razionali, semplici, e la loro attuazione agevolmente controllabile.
  • 2)Le Parti nel presente Accordo riconoscono l'importanza di consultazioni tariffarie multilaterali tra le imprese di trasporto aereo, nonche' il ruolo dell'Associazione del Trasporto Aereo Internazionale (I.A.T.A.) in dette consultazioni. Tuttavia, le consultazioni tra le imprese, multilaterali o bilaterali, non costituiscono un requisito obbligatorio ai fini della registrazione e della determinazione delle tariffe. La registrazione delle tariffe da parte di un'impresa di trasporto aereo e' autorizzata a livello individuale, o, a scelta di tale impresa, a seguito di consultazioni con ogni altra impresa o imprese di trasporto aereo.

Testo vigente dal 3 giugno 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;209~accordo-art3 · fonte su Normattiva