- 1)Nei paragrafi seguenti, il termine "tariffa" indica i prezzi del trasporto dei passeggeri, dei bagagli e delle merci e le condizioni alle quali essi si applicano, nonche' il prezzo e le condizioni relative ai servizi d'agenzia ed altri servizi ausiliari, ad eccezione, tuttavia, delle remunerazioni e delle condizioni relative al trasporto della posta.
- 2)Le tariffe da applicarsi da parte delle imprese di trasporto aereo di una delle Parti per il trasporto a destinazione o in provenienza dal territorio dell'altra Parte sono determinate a tassi ragionevoli, tenuto debitamente conto di tutti gli elementi di valutazione, in particolare del costo di esercizio, di un ragionevole utile, nonche' delle tariffe applicate dalle altre imprese di trasporto aereo.
- 3)Le tariffe di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono, se possibile, concordate tra le imprese di trasporto aereo delle due Parti, previa consultazione delle altre imprese che operino su tutta o su parte della rotta; le imprese devono, per quanto possibile, raggiungere tale accordo ricorrendo alla procedura dell'Associazione del trasporto aereo internazionale per la elaborazione delle tariffe.
- 4)Le tariffe cosi' concordate sono sottoposte all'approvazione delle autorita' aeronautiche delle due Parti, almeno novanta giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore. In casi speciali, tale termine puo' essere ridotto, con il consenso delle dette autorita'.
- 5)Tale approvazione puo' essere data espressamente se ne' l'una ne' l'altra delle autorita' aeronautiche ha espresso il proprio dissenso entro un termine di trenta giorni a partire dalla data in cui le tariffe sono state ad esse sottoposte, conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, le dette tariffe sono ritenute approvate. Nel caso in cui il termine per la richiesta di approvazione delle dette tariffe sia ridotto nel modo previsto dal paragrafo 4, le autorita' aeronautiche possono concordare un termine per la notifica di un eventuale dissenso inferiore a trenta giorni.
- 6)Quando una tariffa non puo' essere determinata conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, o quando un'autorita' aeronautica, entro i termini di cui al paragrafo 5 del presente articolo, rende noto all'altra autorita' aeronautica il proprio dissenso sulle tariffe concordate conformemente alle disposizioni del paragrafo 3, le autorita' aeronautiche delle due Parti devono, dopo aver consultato le autorita' aeronautiche di ogni altro Stato il cui parere esse ritengano utile, cercare di determinare la tariffa mediante accordo tra di loro.
- 7)Se le autorita' aeronautiche non possono accordarsi su di una tariffa che e' stata loro sottoposta conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, o sulla determinazione di una tariffa ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo, la controversia viene composta in vista dell'accordo bilaterale di trasporto aereo per la composizione delle controversie.
- 8)Ogni tariffa stabilita conformemente alle disposizioni del presente articolo resta in vigore sino alla determinazione di una nuova tariffa. Tuttavia, la validita' di una tariffa non puo' essere prolungata in virtu' del presente paragrafo per un periodo superiore a dodici mesi successivi alla data in cui essa avrebbe dovuto scadere.
Testo vigente dal 18 novembre 1974
