A. Tutte le tariffe da applicarsi da porte di una impresa di una Parte Contraente per il trasporto per e dal territorio dell'altra Parte Contraente saranno fissate a livelli ragionevoli dopo aver dato debita considerazione ai principali fattori ad esse connessi quali i costi di esercizio, un ragionevole profitto, e le tariffe applicate da tutte le altre imprese, come pure le caratteristiche di ciascun servizio. Tali tariffe saranno soggette all'approvazione delle Autorita' aeronautiche delle Parti Contraenti, le quali agiranno in conformita' con gli obblighi assunti in virtu' del presente Accordo, nei limiti dei loro poteri legali. B. Qualsiasi tariffa che l'impresa di ciascuna delle Parti Contraenti proporra' di adottare per il trasporto verso o dal territorio dell'altra Parte Contraente, dovra', se cosi' sara' richiesto, essere notificata da questa impresa alle autorita' aeronautiche dell'altra Parte Contraente almeno trenta (30) giorni prima della data proposta per la sua entrata in vigore a meno che la Parte Contraente alla quale la notifica deve essere fatta non conceda un termine piu' breve per la notifica. Le Autorita' aeronautiche di ciascuna Parte Contraente faranno del loro meglio per assicurare che le tariffe adottate e percepite siano conformi alle tariffe notificate ad entrambe le Parti Contraenti e che nessuna impresa riduca una qualunque parte di tali tariffe con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, inclusi il pagamento di Commissioni eccessive agli agenti o l'uso di tassi di cambio monetari non realistici. C. Entrambe le Parti Contraenti riconoscono che durante i periodi per i quali ciascuna Parte Contraente ha approvato le procedure relative alle conferenze di traffico dell'Associazione Internazionale del Trasporto Aereo, o di altra associazione di vettori aerei internazionali, gli accordi tariffari conclusi attraverso tali procedure e riguardanti una impresa o imprese di una Parte Contraente saranno soggetti all'approvazione delle autorita' aeronautiche di questa Parte Contraente. D. Se una Parte Contraente, ricevuta la notifica di cui al paragrafo B di cui sopra non e' soddisfatta dalla tariffa proposta, informera' in conformita' l'altra Parte Contraente almeno quindici (15) giorni prima della data in cui tale tariffa dovrebbe entrare in vigore, e le Parti Contraenti faranno in modo di raggiungere un accordo sulla tariffa appropriata. E. Se una Parte Contraente, riesaminata una tariffa vigente adottata per il trasporto verso o dal proprio territorio da una impresa o imprese dell'altra Parte Contraente non e' soddisfatta di tale tariffa, informera' in conformita' l'altra Parte Contraente e le Parti Contraenti faranno in modo di raggiungere un accordo sulla tariffa appropriata. F. Nel caso in cui venga raggiunto un accordo sulla base di quanto disposto nei paragrafi D e E, ciascuna Parte Contraente fara' del suo meglio per porre in vigore tale tariffa. G. Se:

  • 1)venendo a verificarsi il caso previsto nel paragrafo D un accordo non puo' essere raggiunto prima della data in cui tale tariffa sarebbe altrimenti entrata in vigore, oppure
  • 2)venendo a verificarsi il caso previsto nel paragrafo E, un accordo non puo' essere raggiunto prima dello scadere dei sessanta (60) giorni dalla data della notifica, allora la Parte Contraente che ha sollevato obiezione alla tariffa puo' compiere quei passi che essa considera necessari per prevenire l'inizio o la continuazione del servizio in questione operato secondo la tariffa contestata; fermo restando, tuttavia, che la Parte Contraente che solleva l'obiezione non richiedera' l'adozione di una tariffa maggiore della tariffa piu' bassa adottata dalla propria impresa o imprese per l'effettuazione di un servizio analogo fra i medesimi punti. H. Quando nei casi previsti ai paragrafi D e E del presente articolo le Autorita' aeronautiche delle due Parti Contraenti non possono accordarsi entro un ragionevole periodo di tempo sulla tariffa appropriata da adottare dopo che si sono tenute le consultazioni iniziate a seguito dell'obiezione di una Parte Contraente in merito alla tariffa proposta o ad una tariffa esistente dell'impresa o imprese dell'altra Parte Contraente, su richiesta di una delle due, verranno applicate le clausole previste nell'articolo 12 del presente Accordo. Nell'emettere la propria decisione o sentenza il tribunale arbitrale sara' guidato dai principi fissati nel presente articolo. I. (i). Ciascuna impresa designata ha il diritto di svolgere una attivita' di vendita nel settore dei trasporti aerei nel territorio dell'altra Parte Contraente direttamente e, a sua discrezione, attraverso i propri agenti. Tale impresa avra' diritto a svolgere tale attivita' di vendita, e qualsiasi persona sara' libera di acquistare i servizi offerti nella moneta di quella Parte Contraente o in monete liberamente convertibili di altri Paesi. (ii). Qualsiasi tariffa pubblicata nella moneta nazionale di una delle Parti Contraenti sara' stabilita in modo che il suo ammontare rifletta il tasso di cambio reale (ivi inclusi tutti i diritti di cambio ed altre tasse) al quale le imprese di entrambe le Parti possono convertire e trasferire, nella moneta nazionale dell'altra Parte, gli introiti derivanti dalle loro operazioni di trasporto. (iii). Ciascuna impresa designata ha il diritto di convertire e trasferire nel proprio Paese gli introiti percepiti nel territorio dell'altra Parte Contraente, in eccedenza alle spese sostenute localmente. La conversione ed il trasferimento saranno concessi prontamente e senza restrizioni al tasso di cambio in vigore per la vendita dei servizi di trasporto al momento in cui tali introiti vengono presentati per la conversione ed il trasferimento, e saranno esenti da tasse nella misura piu' ampia permessa dalla legge nazionale. Se una Parte Contraente richiede che le venga avanzata domanda per la conversione ed il trasferimento, le imprese dell'altra Parte Contraente potranno presentare tale domanda anche settimanalmente, senza bisogno di una documentazione eccessiva o discriminatoria.

Testo vigente dal 17 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;200~art10 · fonte su Normattiva