PROTOCOLLO RELATIVO ALL'ASSISTENZA FINANZIARIA, ECONOMICA E TECNICA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E MALTA Il Governo della Repubblica italiana e Il Governo di Malta, animati dal desiderio di intensificare i tradizionali rapporti di amicizia, di buon vicinato e di collaborazione economica tra i due Paesi, di favorire lo sviluppo della sicurezza nel Mediterraneo e di contribuire a promuovere il rafforzamento del processo di cooperazione e di integrazione europea, hanno concordato quanto segue: ARTICOLO 1 Il Governo della Repubblica italiana nell'intento di assicurare un contributo diretto alla crescita dell'economia maltese si impegna a fornire al Governo di Malta, per il periodo 1995-2000, assistenza finanziaria per un ammontare globale massimo fino a 250 miliardi di lire italiane. A valere sull'anzidetta cifra:

  • a)130 miliardi di lire italiane saranno utilizzati quale contributo alla bilancia dei pagamenti maltese, a norma del successivo Articolo 2 e secondo una lista di beni e prodotti primari di origine italiana da concordarsi annualmente;
  • b)i restanti 120 miliardi di lire italiane saranno destinati alla erogazione di contributi a fondo perduto per il finanziamento di programmi e progetti di sviluppo economico, tecnico, sociale e di assistenza culturale individuati di comune accordo a norma del successivo Articolo 3. In aggiunta all'assistenza prevista dal precedente comma, e nell'intento di favorire la collaborazione economica, industriale e tecnica tra gli operatori dei due Paesi, i due Governi si impegnano ad utilizzare gli strumenti normativi esistenti per promuovere e sostenere gli investimenti di capitali italiani a Malta in settori produttivi, principalmente quelli "export-oriented", con particolare riguardo alla creazione di occupazione.

Testo vigente dal 1 giugno 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-05-12;209~protocollo-art1 · fonte su Normattiva