Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo all'assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la Repubblica italiana e Malta, fatto a La Valletta il 28 marzo 1994
Art. 3 (Protocollo)
fondi di cui all'Articolo 1, lettera b), nella misura di 20 miliardi di lire italiane per ognuno degli anni di riferimento del presente Protocollo, potranno essere utilizzati particolarmente per la realizzazione di:
- a)studi di fattibilita' e di progettazione;
- b)progetti infrastrutturali di natura economica e culturale e servizi pubblici essenziali;
- c)iniziative di formazione tecnica, professionale, scientifica e sanitaria, nonche' iniziative mirate all'approfondimento della conoscenza delle materie di competenza comunitaria, allo scopo di favorire il pieno sfruttamento delle opportunita' derivanti dai legami presenti e futuri di Malta con l'Unione Europea. Le Parti auspicano che i programmi e i progetti concordati consentano il rafforzamento dei rapporti tra istituzioni analoghe dei due Paesi. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma per le spese locali, i fondi indicati nel presente Articolo saranno destinati all'acquisto di beni e servizi italiani inerenti le iniziative concordate in attuazione del primo comma del presente Articolo e utilizzati per rimborsare i pagamenti contrattuali gia' effettuati alle imprese ed agli operatori italiani dagli acquirenti maltesi con fondi propri per progetti concordati ai sensi del presente Protocollo. Le richieste di rimborso saranno corredate da documentazione idonea a dimostrare che i contributi finanziari sono stati utilizzati, nelle migliori condizioni economiche, per gli scopi previsti. Una aliquota non superiore al 15% dei fondi di cui all'Art. 1, lettera b) potra' essere destinata a copertura delle spese locali per opere e lavori sostenuti da parte maltese per i programmi e i progetti concordati. Per ciascun programma o progetto l'importo destinato alla copertura delle suddette spese locali non potra' rappresentare una percentuale superiore al 40% del finanziamento previsto per quello stesso programma o progetto. Ai fini di un'utilizzazione ottimale degli strumenti e dei mezzi previsti nel presente Protocollo, le Parti stabiliscono di comune accordo, in base alle proposte avanzate da Malta, un programma indicativo che definisce le finalita' specifiche dell'assistenza economica, finanziaria, tecnica e culturale e i settori prioritari di intervento. Il programma indicativo puo' essere riveduto, di comune accordo, in funzione dei mutamenti della situazione economica di Malta o degli obiettivi e priorita' stabiliti nel suo piano di sviluppo. Nel contesto del programma indicativo, il Governo maltese presentera' al Governo italiano le iniziative e gli impegni da finanziare che verranno esaminati, tenendo conto di quanto previsto nel programma indicativo, sulla base di una documentazione idonea a consentire una loro valutazione sotto il profilo economico e tecnico. I contributi non possono essere utilizzati per coprire le spese locali correnti di amministrazione, manutenzione e funzionamento. Le due Parti concorderanno, per le vie diplomatiche, i programmi e i progetti ammessi al finanziamento e l'ammontare dei relativi finanziamenti. Una decisione in proposito sara' presa, d'accordo tra i due Paesi, entro quattro mesi dalla presentazione dei programmi e progetti stessi. L'assegnazione dei lavori e la stipula dei contratti saranno effettuate direttamente dalle Autorita' maltesi sulla base della propria legislazione interna.
Testo vigente dal 1 giugno 1995
