Art. 4 (Protocollo)
somme stanziate per programmi e progetti di cui all'Articolo 1, lettera b), non utilizzate nell'anno di riferimento, potranno essere utilizzate negli anni successivi, comunque non oltre il 31 dicembre 2002, purche' riferibili a programmi e progetti concordati tra le Parti entro il 31 dicembre 2000.
Testo vigente dal 1 giugno 1995
