somme stanziate per programmi e progetti di cui all'Articolo 1, lettera b), non utilizzate nell'anno di riferimento, potranno essere utilizzate negli anni successivi, comunque non oltre il 31 dicembre 2002, purche' riferibili a programmi e progetti concordati tra le Parti entro il 31 dicembre 2000.

Testo vigente dal 1 giugno 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-05-12;209~protocollo-art4 · fonte su Normattiva