trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica e' modificato in base alle disposizioni del presente articolo.
- 1)All'articolo 107 e' aggiunto il seguente comma: "Il numero dei membri del Parlamento europeo non puo' essere superiore a settecento."
- 2)L'articolo 108 e' modificato come segue:
- a)al paragrafo 3, il primo comma e' sostituito dal testo seguente: "3. Il Parlamento europeo elabora un progetto volto a permettere l'elezione a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri".
- b)e' aggiunto il seguente paragrafo: "4. Previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio, che delibera all'unanimita', il Parlamento europeo stabilisce lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni dei suoi membri."
- 3)L'articolo 121 e' sostituito dal testo seguente: "Articolo 121 1. Un Comitato costituito dai Rappresentanti Permanenti degli Stati membri e' responsabile della preparazione del lavoro del Consiglio e dell'esecuzione dei compiti che il Consiglio gli assegna. Il Comitato puo' adottare decisioni di procedura nei casi previsti dal regolamento interno del Consiglio. 2. Il Consiglio e' assistito dal Segretariato generale, sotto la responsabilita' di un Segretario Generale, Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, coadiuvato da un Vicesegretario Generale che e' responsabile del funzionamento del Segretariato generale. Il Segretario Generale ed il Vicesegretario Generale sono nominati dal Consiglio, che delibera all'unanimita'. Il Consiglio decide in merito all'organizzazione del Segretariato generale. 3. Il Consiglio adotta il proprio regolamento interno."
- 4)All'articolo 127, il primo e il secondo comma del paragrafo 2 sono sostituiti dal testo seguente: "2. I governi degli Stati membri designano, di comune accordo, la persona che intendono nominare presidente della Commissione; la nomina e' approvata dal Parlamento europeo. I governi degli Stati membri designano, di comune accordo con il presidente designato, le altre persone che intendono nominare membri della Commissione".
- 5)All'articolo 132 e' inserito il seguente comma come primo comma: "La Commissione agisce nel quadro degli orientamenti politici del suo presidente".
- 6)All'articolo 146, il terzo comma e' sostituito dal testo seguente: "La Corte di giustizia e' competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi che il Parlamento europeo e la Corte dei conti propongono per salvaguardare le proprie prerogative".
- 7)L'articolo 160 C e' modificato come segue:
- a)il secondo comma del paragrafo 1 e' sostituito dal seguente testo: "La Corte dei conti presenta al Parlamento e al Consiglio europeo una dichiarazione in cui attesta l'affidabilita' dei conti e la legittimita' e la regolarita' delle relative operazioni, che e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee.";
- b)il primo comma del paragrafo 2 e' sostituito dal seguente testo: "2. La Corte dei conti controlla la legittimita' e la regolarita' delle entrate e delle spese ed accerta la sana gestione finanziaria. Nell'esercitare tale controllo, essa riferisce in particolare su ogni caso di irregolarita'.";
- c)Il paragrafo 3 e' sostituito dal testo seguente: "3. Il controllo ha luogo tanto sui documenti quanto, in caso di necessita', sul posto, presso le altre istituzioni della Comunita', nei locali di qualsiasi organismo che gestisca le entrate o le spese per conto della Comunita' e negli Stati membri, compresi i locali di persone fisiche o giuridiche che ricevano contributi a carico del bilancio. Il controllo negli Stati membri si effettua in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, con i servizi nazionali competenti. La Corte dei conti e le istituzioni nazionali di controllo degli Stati membri cooperano in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza. Tali istituzioni o servizi comunicano alla Corte dei conti se intendono partecipare al controllo. La altre istituzioni della Comunita', gli organismi che gestiscono le entrate o le spese per conto della Comunita', le persone fisiche o giuridiche che ricevono contributi a carico del bilancio e le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, i servizi nazionali competenti trasmettono alla Corte dei conti, a sua richiesta, i documenti e le informazioni necessari all'espletamento delle sue funzioni. Per quanto riguarda l'attivita' della Banca europea per gli investimenti in merito alla gestione delle entrate e delle spese della Comunita', il diritto della Corte di accedere alle informazioni in possesso della Banca e' disciplinata da un accordo tra la Corte, la Banca e la Commissione. In mancanza di un accordo, la Corte ha tuttavia accesso alle informazioni necessarie al controllo delle entrate e delle spese della Comunita' gestite dalla Banca."
- 8)All'articolo 170 e' aggiunto il seguente comma: "Il comitato puo' essere consultato dal Parlamento europeo".
- 9)All'articolo 179, primo comma e' sostituito dal seguente testo: "La Commissione cura l'esecuzione del bilancio, in base alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 183, sotto la propria responsabilita' e nei limiti dei crediti stanziati, in conformita' del principio della buona gestione finanziaria. Gli stati membri cooperano con la Commissione per garantire che gli stanziamenti siano utilizzati secondo i principi della buona gestione finanziaria."
- 10)All'articolo 180 B, il paragrafo 1 e' sostituito dal seguente testo: "1. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, da' atto alla Commissione dell'esecuzione del bilancio. A tale scopo esso esamina, successivamente al Consiglio, i conti e il bilancio finanziario di cui all'articolo 179 bis, la relazione annua della Corte dei conti, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate alle osservazioni della Corte stessa, la dichiarazione di affidabilita' di cui all'articolo 160 C, paragrafo 1, secondo comma, nonche' le pertinenti relazioni speciali della Corte."
- 11)E' inserito il seguente articolo: "Articolo 204 1. Qualora sia stato deciso di sospendere i diritti di voto del rappresentante del governo di uno Stato membro a norma dell'articolo F.1, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, i suddetti diritti di voto sono sospesi anche per quanto concerne il presente trattato. 2. Inoltre, qualora sia stata constatata, a norma dell'articolo F.1, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea, l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei principi di cui all'articolo F, paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, puo' decidere di sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione del presente trattato. Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche. Lo Stato membro in questione continua in ogni caso ad essere vincolato dagli obblighi che gli derivano dal presente trattato. 3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, puo' successivamente decidere di modificare o revocare le misure adottate a norma del paragrafo 2, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro imposizione. 4. Quando adotta le decisioni di cui ai paragrafi 2 e 3, il Consiglio delibera senza tener conto dei voti del rappresentante del governo dello Stato membro in questione. In deroga all'articolo 118, paragrafo 2, per maggioranza qualificata si intende la stessa proporzione di voti dei membri del Consiglio interessati secondo la ponderazione di cui all'articolo 118, paragrafo 2. Il presente paragrafo si applica anche in caso di sospensione dei diritti di voto a norma del paragrafo 1. In tali casi, le decisioni che richiedono l'unanimita' sono adottate senza il voto del rappresentante del governo dello Stato membro in questione."
Testo vigente dal 6 luglio 1998
