'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione del Consiglio del 20 settembre 1976, e' modificato in base alle disposizioni del presente articolo.
- 1)All'articolo 2 e' aggiunto il seguente comma: "In caso di modifiche del presente articolo, il numero dei rappresentanti eletti in ciascuno Stato membro deve garantire un'adeguata rappresentanza dei popoli degli Stati riuniti nella Comunita'."
- 2)All'articolo 6, paragrafo 1, dopo il quinto trattino e' inserito il seguente trattino: "- membro del Comitato delle Regioni,".
- 3)All'articolo 7, il paragrafo 2 e' sostituito dal testo seguente: "2. Fino all'entrata in vigore di una procedura elettorale uniforme o di una procedura basata su principi comuni e fatte salve le altre disposizioni del presente atto, la procedura elettorale e' disciplinata in ciascuno Stato membro dalle disposizioni nazionali."
- 4)L'articolo 11 e' sostituito dal testo seguente: "Fino all'entrata in vigore della procedura uniforme o di una procedura basata sui principi comuni di cui all'articolo 7, il Parlamento europeo verifica i poteri dei rappresentanti. A tal fine, esso prende atto dei risultati proclamati ufficialmente dagli Stati membri e decide sulle contestazioni che potrebbero essere eventualmente presentate in base alle disposizioni del presente atto, fatta eccezione per le disposizioni nazionali cui tale atto rinvia."
- 5)All'articolo 12, il paragrafo 1 e' sostituito dal testo seguente: "1. Fino all'entrata in vigore della procedura uniforme o di una procedura basata sui principi comuni di cui all'articolo 7 e fatte salve le altre disposizioni del presente atto, ciascuno Stato membro stabilisce le opportune procedure per coprire i seggi, resisi vacanti durante il periodo quinquennale di cui all'articolo 3, per la restante durata di detto periodo."
Testo vigente dal 6 luglio 1998
