1. Le decisioni di esenzione individuale e decisioni di attestazione negativa adottate prima del 1° gennaio 1995 ai sensi dell'articolo 53 dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE) o dell'articolo 1 del protocollo 25 di detto accordo dall'Autorita' di vigilanza dell'associazione europea di libero scambio (EFTA) o dalla Commissione, ed aventi ad oggetto casi che, a seguito dell'adesione, ricadono sotto l'articolo 81 del trattato che istituisce la Comunita' europea, mantengono la loro validita' ai fini dell'articolo III-161 della Costituzione fino al termine ivi indicato o fino a che la Commissione adotti una decisione europea debitamente motivata in contrario, conformemente al diritto dell'Unione. 2. Le decisioni adottate dall'Autorita' di vigilanza EFTA prima del 1° gennaio 1995 ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE e che a seguito dell'adesione ricadono sotto l'articolo 87 del trattato che istituisce la Comunita' europea mantengono la loro validita' in relazione all'articolo III-167 della Costituzione, salvo diversa decisione europea della Commissione ai sensi dell'articolo III-168 della Costituzione. Il presente paragrafo non si applica alle decisioni soggette alle procedure di cui all'articolo 64 dell'accordo SEE. 3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, le decisioni prese dall'Autorita' di vigilanza EFTA rimangono valide dopo il 1° gennaio 1995, purche' la Commissione non prenda una decisione debitamente motivata in contrario, conformemente al diritto dell'Unione.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-8-art55 · fonte su Normattiva