1. L'abrogazione o la soppressione in questa Parte di disposizioni obsolete del trattato che istituisce la Comunita' europea, del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica nel testo in vigore anteriormente all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam e l'adattamento di talune delle loro disposizioni non pregiudicano gli effetti giuridici delle disposizioni di tali trattati, in particolare quelli risultanti dai termini che gli stessi prescrivono, ne' di quelle dei trattati di adesione. 2. Rimangono impregiudicati gli effetti degli atti in vigore adottati sulla base dei suddetti trattati. 3. Lo stesso vale per quanto riguarda l'abrogazione della Convenzione del 25 marzo 1957 relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee e l'abrogazione del trattato dell'8 aprile 1965, che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunita' europee.

Testo vigente dal 6 luglio 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-06-16;209~trattato-art10 · fonte su Normattiva