[1]di trasferimento

[2]1. I trasferimenti di cui agli articoli 6,7,8 e 9 saranno effettuati senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro sei mesi dalla data di adempimento di tutti gli obblighi fiscali, e in una valuta convertibile. Tutti i trasferimenti saranno effettuati al tasso di cambio prevalente, applicabile alla data in cui l'investitore ha chiesto il trasferimento in oggetto, ad eccezione delle disposizioni di cui al punto 3 dell'articolo 7, relative al tasso di ambio applicabile in caso di nazionalizzazione o esproprio. 2. Gli adempimenti fiscali di cui al paragrafo precedente dovranno essere stati effettuati nel momento in cui l'investitore ha ottemperato alle procedure previste dalla legge della Parte Contraente sul cui territorio e' stato effettuato l'investimento.

Testo vigente dal 13 dicembre 2010

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2010-11-19;209~accordo-art10 · fonte su Normattiva