[1]di trasferimento
[2]1. I trasferimenti di cui agli articoli 6,7,8 e 9 saranno effettuati senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro sei mesi dalla data di adempimento di tutti gli obblighi fiscali, e in una valuta convertibile. Tutti i trasferimenti saranno effettuati al tasso di cambio prevalente, applicabile alla data in cui l'investitore ha chiesto il trasferimento in oggetto, ad eccezione delle disposizioni di cui al punto 3 dell'articolo 7, relative al tasso di ambio applicabile in caso di nazionalizzazione o esproprio. 2. Gli adempimenti fiscali di cui al paragrafo precedente dovranno essere stati effettuati nel momento in cui l'investitore ha ottemperato alle procedure previste dalla legge della Parte Contraente sul cui territorio e' stato effettuato l'investimento.
Testo vigente dal 13 dicembre 2010
