[1]o Esproprio

[2]1. Gli investimenti coperti dal presente Accordo non sono soggetti ad alcuna misura tale da limitare, permanentemente o temporaneamente, il diritto di proprieta', il possesso, il controllo o il godimento degli investimenti, a meno che non sia specificamente previsto dalla normativa vigente nazionale o locale e dalle disposizioni emanate dalle autorita' giurisdizionali competenti. 2. Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno, de jure o de facto, direttamente o indirettamente, nazionalizzati, espropriati, requisiti o assoggettati a provvedimenti aventi un effetto equivalente nel territorio dell'altra Parte Contraente, salvo per finalita' pubbliche o per interesse nazionale e dietro pagamento immediato, completo ed effettivo di un'indennita', e a condizione che tali misure siano adottate su base non discriminatoria e in 'conformita' a tutte le disposizioni e procedure giuridiche. 3. L'equa indennita' sara' stabilita in base al valore commerciale prevalente immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzare o espropriare sia stata annunciata o resa pubblica. In assenza di accordo fra la Parte Contraente e l'investitore durante la procedura di nazionalizzazione o esproprio, l'indennita' sara' calcolata in base agli stessi parametri di riferimento, e tassi di cambio, adottati nei documenti elaborati ai fini della valutazione dell'investimento. Il tasso di cambio applicabile all'indennita' sara' quello prevalente alla data immediatamente precedente il momento in cui la decisione di nazionalizzare o espropriare sia stata annunciata o resa pubblica. 4. Senza limitare la portata del paragrafo di cui sopra, se l'oggetto della nazionalizzazione, esproprio o provvedimenti analoghi, e' una societa' con capitale straniero, la valutazione della quota dell'investitore sara' fatta nella valuta dell'investimento e non sara' inferiore al valore di partenza, accresciuto dagli aumenti di capitale e dalla rivalutazione del capitale, dagli utili non distribuiti e dai fondi di riserva e ridotto dal valore delle riduzioni di capitale e dalle perdite. 5. L'indennita' sara' considerata valida se corrisposta nella stessa valuta utilizzata dall'investitore straniero per effettuare l'investimento, nella misura in cui detta valuta e' - o rimane - convertibile o, altrimenti, in qualsiasi altra valuta accettata dall'investitore. 6. Il pagamento dell'indennita' sara' considerato tempestivo se effettuato senza indebiti ritardi e, in ogni caso, entro cinque mesi. 7. L'indennita' includera' gli interessi calcolati su sei mesi in base ai parametri EURIBOR a partire dalla data di nazionalizzazione o esproprio fino alla data del pagamento. 8. Un cittadino o una societa' di una delle due Parti Contraenti che dichiari che i suoi investimenti o parte di essi siano stati espropriati avra' diritto a richiedere un tempestivo esame da parte delle competenti autorita' giudiziarie o amministrative dell'altra Parte Contraente, al fine di accertare se tale esproprio, e la conseguente indennita', siano conformi ai principi del diritto internazionale, e al fine di decidere su tutte le questioni inerenti. 9. In assenza di accordo tra l'investitore e l'autorita' competente, l'ammontare dell'indennita' verra' calcolato in base alle procedure per la soluzione delle controversie di cui all'articolo 11 del presente Accordo. L'indennita' sara' liberamente trasferibile. 10. Le disposizioni del paragrafo 2 del presente Articolo si applicano anche agli utili derivati da un investimento e, in caso di liquidazione, ai proventi della liquidazione. 1.1.Se dopo l'esproprio il bene interessato non risulta utilizzato in tutto o in parte al fine previsto, il proprietario o i suoi aventi causa avranno diritto di' riacquistare il bene al prezzo di mercato.

Testo vigente dal 13 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-11-19;209~accordo-art7 · fonte su Normattiva