[1]e Scadenza

[2]1. Il presente Accordo restera' in vigore per un periodo di dieci (10) anni a decorrere dalla data della notifica di cui all'articolo 15 e restera' in vigore per un ulteriore quinquennio, salvo che una delle due Parti Contraenti decida di denunciarlo non piu' tardi di un anno prima della data di scadenza. 2. Nel caso di investimenti effettuati prima della data di scadenza, come previsto ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 14 resteranno in vigore per un ulteriore periodo di cinque (5) anni a decorrere dalle date summenzionate. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 13 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-11-19;209~accordo-art16 · fonte su Normattiva