Nell'ambito del pubblico impiego, dopo la legge 11 luglio 1980 n. 312, che, nel dettare norme concernenti il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato, ha esteso al personale non docente delle università la classificazione in otto qualifiche funzionali prevista per il personale dei Ministeri, il legislatore ha distinto sempre più nettamente l'ordinamento del personale non docente universitario da quello del personale ministeriale e delle amministrazioni statali autonome, in particolare anche con riferimento all'istituzione della nona qualifica funzionale introdotta da distinte normative (da un lato, artt. 2 del decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, 1 e 3 della legge 7 luglio 1988, n. 254, per il personale ministeriale e delle aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e, dall'altro, art. 15 della legge 23 gennaio 1986, n. 23, e legge 21 febbraio 1989, n. 63, per il personale delle Università); inoltre le categorie in questione, come sancito dal d.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, sono poste in separati comparti di contrattazione collettiva. Stante le peculiari caratteristiche normative e contrattuali che hanno progressivamente distinto tali categorie e le rendono difficilmente comparabili, la scelta di escludere dall'inquadramento nella nona qualifica funzionale con effetto dal 31 dicembre 1990 - previsto per il personale dei Ministeri e delle amministrazioni autonome di ANAS, AIMA e Monopoli di Stato, assunto in esito a concorsi banditi prima dell'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312 - il personale non docente universitario, non può ritenersi lesiva del principio di ragionevolezza. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 7 e 8, primo comma, del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, conv. dall'art. 1 della legge 23 gennaio 1991, n. 21). - V. la precedente massima A. red.: F.S. rev.: S.P.
Art. 3 cost. · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344