1. Qualora ritenga che le circostanze lo giustifichino, ogni Stato Parte sul di cui territorio si trova l'autore presunto del reato, provvede in conformita' con la sua legislazione, alla detenzione di questa persona ovvero adotta ogni altro adeguato provvedimento per trattenerlo in fermo durante il periodo necessario per l'inizio di un'azione penale o di una procedura di estradizione. Questo Stato Parte procede immediatamente ad una inchiesta preliminare in vista di stabilire i fatti. 2. Quando uno Stato Parte, in conformita' con le disposizioni del presente articolo, ha posto una persona in detenzione o adottato ogni altro provvedimento di cui al paragrafo 1 del presente articolo, esso ne avvisa senza ritardo direttamente o tramite il Segretario Generale della Organizzazione delle Nazioni Unite:

  • a)lo Stato parte in cui il reato e' stato commesso;
  • b)lo Stato parte che e' stato oggetto del reato o del tentativo di reato;
  • c)lo Stato parte in cui la persona fisica o giuridica che e' stata oggetto del reato o del tentativo di reato ha la cittadinanza;
  • d)lo Stato parte di cui il presunto autore del reato ha la nazionalita' o, se quest'ultimo e' apolide, lo Stato parte sul di cui territorio esso ha la sua residenza abituale;
  • e)ogni altro Stato parte interessato che riterra' opportuno avvisare. 3. Ogni persona nei confronti della quale sono stati adottati i provvedimenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo ha diritto:
  • a)di comunicare senza indugio con il rappresentante qualificato piu' vicino dello Stato di cui ha la cittadinanza o che e' in altro modo abilitato a proteggere i suoi diritti, oppure se si tratta di una persona apolide, con lo Stato sul cui territorio essa ha la sua abituale residenza;
  • b)di ricevere la visita di un rappresentante di questo Stato. 4. Le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo non pregiudicano il diritto di ogni Stato parte che ha stabilito la sua competenza in conformita' con il capoverso b) del paragrafo 1 dell'articolo 9 di invitare il Comitato Internazionale della Croce Rossa a comunicare con il presunto autore del reato ed a visitarlo. 5. Lo Stato che procede all'inchiesta preliminare di cui al paragrafo 1 del presente articolo ne comunica rapidamente le conclusioni agli Stati di cui al paragrafo 2 del presente articolo ed indica loro se intende esercitare la sua competenza.

Testo vigente dal 1 giugno 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-05-12;210~convenzione-art10 · fonte su Normattiva