1. Ciascuno Stato parte adotta i provvedimenti necessari per determinare la propria competenza al fine di giudicare i reati definiti nella presente Convenzione commessi:

  • a)sul suo territorio o a bordo di una nave o di un aeromobile immatricolato in detto Stato;
  • b)da uno qualsiasi dei suoi cittadini, o qualora questo Stato lo ritenga appropriato, dagli apolidi che hanno la loro residenza abituale sul suo territorio. 2. Allo stesso modo, ciascun Stato Parte adotta i provvedimenti necessari per istituire la sua competenza al fine di giudicare i reati definiti agli articoli 2, 3 e 4 della presente Convenzione qualora il loro presunto autore si trovi sul suo territorio e qualora tale Stato non lo estradi verso uno qualunque degli Stati menzionati al paragrafo 1 del presente articolo. 3. La presente Convenzione non esclude una competenza penale esercitata in virtu' della legislazione nazionale.

Testo vigente dal 1 giugno 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-05-12;210~convenzione-art9 · fonte su Normattiva